Il riconoscimento di un'associazione, che avviene con decreto del Presidente della Repubblica o tramite la Giunta regionale, conferisce ad essa personalità giuridica (ossia la possibilità di agire in proprio), autonomia patrimoniale ed una responsabilità limitata al patrimonio dell'associazione per coloro che agiscono in nome e per conto dell'associazione (il Presidente, gli amministratori).
Il riconoscimento presuppone dei requisiti: la costituzione dell'associazione per atto pubblico (serve dunque un notaio) ed un patrimonio sufficiente a garanzia di eventuali creditori. Comporta poi un'attività di controllo diretto sull'associazione.
Più frequentemente, soprattutto in ambito giovanile, ci si imbatte in associazioni non riconosciute; in questo caso chi amministra deve rispondere personalmente e solidalmente delle obbligazioni e dei debiti assunti dall'associazione. Esse possono essere formate con un Atto Privato (i soci fondatori possono iscrivere da soli il contratto associativo) e poi depositarlo all'Ufficio del registro, senza quindi ricorrere al notaio.
anche per contabilità gestite in regime forfettario. Inoltre è possibile richiedere anche la delocalizzazione della gestione contabile ed eventualmente di spostare la sede legale.
La Legge Finanziaria 2003 (Legge n. 289 del 27/12/2002) ha introdotto molte novità nelle norme di riferimento preesistenti per le associazioni sportive. È necessario tenere presente che la normativa è in costante evoluzione, soprattutto nei suoi aspetti fiscali, poiché negli ultimi anni vi sono stati molti provvedimenti in materia. Si raggruppano in mono-sportive e polisportive (a seconda che si occupino di una sola o di più discipline); molto spesso sono affiliate ad una o più federazioni sportive o a un Ente di Promozione Sportiva.